Regolamento UE sulle batterie (2023/1542) — Requisiti per il ciclo di vita e la sostenibilità
Il Regolamento UE sulle batterie (Regolamento (UE) 2023/1542) riforma in modo sostanziale la normativa europea sulle batterie. Sostituisce la Direttiva sulle batterie del 2006 (2006/66/CE) con un regolamento direttamente applicabile che amplia in modo radicale i requisiti di sostenibilità, prestazione e informazione per le batterie immesse sul mercato dell’UE — coprendo l’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime fino alla raccolta e al riciclo a fine vita.
Entrato in vigore il 17 agosto 2023, i suoi requisiti si applicano in scaglioni progressivi fino al 2027 e oltre. Per i fabbricanti di hardware che sviluppano prodotti alimentati a batteria — dall’elettronica di consumo e i dispositivi indossabili fino ai veicoli elettrici e ai sistemi di accumulo di energia industriale — il Regolamento introduce requisiti che vanno ben oltre quanto richiesto dalla Direttiva del 2006.
Dati chiave
| Dettaglio | Informazione |
|---|---|
| Citazione completa | Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie |
| Sostituisce | Direttiva sulle batterie 2006/66/CE |
| Entrato in vigore | 17 agosto 2023 |
| Forma giuridica | Regolamento UE — direttamente applicabile, senza necessità di recepimento nazionale |
| Ambito di applicazione | Tutte le batterie immesse sul mercato dell’UE — portatili, per mezzi di trasporto leggeri (LMT), EV, industriali, SLI (avviamento, illuminazione, accensione) |
| marcatura CE | Richiesta per le batterie coperte dal Regolamento |
| Autorità di coordinamento | Commissione europea + autorità nazionali di vigilanza del mercato |
Categorie di batterie
Il Regolamento sulle batterie classifica le batterie in cinque categorie, ciascuna con requisiti e tempistiche differenti:
| Categoria | Definizione | Esempi |
|---|---|---|
| Batterie portatili | Sigillate, < 5 kg, non LMT né EV | Celle AA/AAA, batterie di smartphone, batterie di laptop, batterie a bottone |
| Batterie LMT | Mezzi di trasporto leggeri | Batterie di e-bike, batterie di e-scooter, batterie di e-moped |
| Batterie EV | Batterie di trazione per veicoli elettrici | Pacchi batteria per auto EV, moduli batteria per EV |
| Batterie industriali | ≥ 2 kWh, non EV né LMT | Batterie per UPS, accumulo stazionario di energia, batterie per carrelli elevatori |
| Batterie SLI | Avviamento, illuminazione, accensione | Batterie al piombo-acido per autoveicoli, batterie veicolari 12V/24V |
Requisiti fondamentali: cosa impone il Regolamento
1. Standard di prestazione e durabilità
Le batterie devono soddisfare standard minimi di prestazione elettrochimica e durabilità:
- Capacità — Capacità minima dichiarata da mantenere
- Vita ciclica — Numero di cicli di carica-scarica prima di un degrado significativo
- Resistenza interna — Massimo aumento accettabile della resistenza interna
- Vita di calendario — Durata minima in condizioni di stoccaggio
Questi requisiti si applicano alle batterie portatili, alle batterie LMT, alle batterie EV e alle batterie industriali, con le specifiche soglie minime fissate da atti delegati della Commissione.
2. Requisiti di sicurezza
Tutte le batterie devono soddisfare standard di sicurezza che affrontano:
- Prevenzione e gestione della fuga termica (thermal runaway)
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovraccarica e scarica eccessiva
- Resilienza a schiacciamento/deformazione meccanica
- Prestazioni nell’intervallo di temperatura
- Gestione sicura di elettroliti infiammabili
3. Requisiti di etichettatura (applicati a fasi)
| Elemento dell’etichetta | Applicabile a | Tempistica |
|---|---|---|
| marcatura CE | Tutte le batterie | Dal 18 feb 2027 (portatili); varie per le altre |
| Dichiarazione di capacità (mAh/Wh) | Batterie portatili | Dal 18 feb 2027 |
| Simbolo della chimica | Tutte le batterie | Richiesto |
| Simbolo del riciclo (bidone barrato) | Tutte le batterie | Richiesto |
| Codice QR di rinvio al Passaporto della batteria | EV, industriali, LMT | Dal 18 feb 2027 |
| Dichiarazione dell’impronta di carbonio | EV, industriali ≥2 kWh | Per fasi dal 2025 al 2027 |
4. Dichiarazione dell’impronta di carbonio e classi di prestazione
Per le batterie EV e le batterie industriali ricaricabili ≥ 2 kWh:
- Deve essere predisposta una Dichiarazione dell’impronta di carbonio secondo una metodologia di analisi del ciclo di vita (LCA) definita.
- Le batterie sono assegnate a classi di prestazione dell’impronta di carbonio (A–E) in base alla loro intensità di carbonio rispetto alla media di mercato.
- A partire da una data definita, solo le batterie che rispettano una soglia massima di impronta di carbonio possono essere immesse sul mercato dell’UE.
L’impronta di carbonio deve coprire l’intera catena di approvvigionamento: estrazione delle materie prime, fabbricazione delle celle, assemblaggio del pacco batteria e trasporto — il che ne fa un requisito significativo di trasparenza della catena di approvvigionamento.
5. Requisiti di contenuto riciclato
A partire dal 2031, le batterie devono contenere percentuali minime di materiali riciclati:
| Materiale | Contenuto riciclato minimo (2031) | Contenuto riciclato minimo (2036) |
|---|---|---|
| Cobalto | 16% | 26% |
| Piombo | 85% | 85% |
| Litio | 6% | 12% |
| Nichel | 6% | 15% |
I fabbricanti devono verificare e dichiarare la quota di contenuto riciclato dei materiali principali, tracciabile lungo la propria catena di approvvigionamento.
6. Passaporto della batteria (Passaporto digitale di prodotto per le batterie)
Il requisito più trasformativo per le batterie EV, le batterie LMT e le batterie industriali ≥ 2 kWh: un Passaporto della batteria digitale collegato a ciascuna batteria tramite un codice QR o altro supporto dati. Per tutti i dettagli, consultate la voce di glossario Passaporto della batteria.
7. Dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento
Per i fabbricanti di batterie EV, batterie LMT e batterie industriali:
- Deve essere adottata e attuata una politica di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento.
- Riguarda cobalto, grafite naturale, litio, nichel e altre materie prime critiche.
- Deve valutare e affrontare i rischi di violazioni dei diritti umani e di danni ambientali lungo la catena di approvvigionamento.
- Si applicano requisiti relativi al sistema di gestione, alla valutazione dei rischi e alla verifica da parte di terzi.
8. Fine vita e responsabilità estesa del produttore
Tutti i fabbricanti di batterie devono iscriversi ai regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) in ciascuno Stato membro dell’UE in cui le batterie sono immesse sul mercato:
- Finanziare e organizzare la raccolta delle batterie presso gli utilizzatori finali
- Raggiungere gli obiettivi di tasso di raccolta (crescenti nel tempo)
- Garantire che le batterie raggiungano impianti di riciclo autorizzati
- Rendicontare annualmente i tassi di raccolta e di riciclo
Per le batterie portatili: tasso di raccolta del 73% entro il 2030 e dell’80% entro il 2035.
Valutazione della conformità e marcatura CE
Le batterie coperte dal Regolamento richiedono la marcatura CE a seguito di una valutazione della conformità:
- Batterie portatili, LMT e SLI: controllo interno della produzione (equivalente al Modulo A) per la valutazione dei requisiti di sicurezza.
- Batterie EV e industriali: percorsi di valutazione più rigorosi; coinvolgimento di terzi per determinate categorie.
Deve essere emessa una Dichiarazione di conformità europea e va conservata una documentazione tecnica per 10 anni.
Cronologia: date chiave
| Data | Requisito |
|---|---|
| 17 agosto 2023 | Il Regolamento entra in vigore |
| 18 febbraio 2024 | Applicabile l’obbligo di raccolta delle batterie portatili |
| 18 agosto 2024 | Applicabili le regole sulla dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie EV |
| 18 febbraio 2025 | Inizia l’obbligo del Passaporto della batteria per le batterie EV |
| 18 agosto 2025 | Applicabili le classi di prestazione dell’impronta di carbonio per le batterie EV |
| 18 febbraio 2027 | Requisiti completi di marcatura CE, etichettatura e prestazione per le batterie portatili |
| 2031 | Iniziano i requisiti minimi di contenuto riciclato |
Impatto sui fabbricanti di hardware
I fabbricanti che realizzano prodotti alimentati a batteria — e non solo i produttori di batterie in sé — devono affrontare diverse implicazioni:
- Progettazione del prodotto: le batterie portatili nell’elettronica di consumo devono essere rimovibili e sostituibili dall’utilizzatore finale ai sensi del Regolamento (requisiti a fasi). Si tratta di un vincolo significativo per la progettazione del PCB e dell’involucro.
- Documentazione dei fornitori: le dichiarazioni di impronta di carbonio e di contenuto riciclato devono provenire dai fornitori delle celle batteria — generando requisiti di documentazione lungo la catena di approvvigionamento.
- Iscrizione EPR: i fabbricanti che importano nell’UE prodotti finiti alimentati a batteria sono spesso considerati produttori e devono iscriversi ai regimi EPR.
- Integrazione del Passaporto della batteria: per i pacchi batteria LMT (ad es. i sistemi delle e-bike), il sistema dati del Passaporto della batteria deve essere implementato a livello di pacco/sistema.
Termini correlati
- Battery Passport — Il registro digitale imposto per le batterie EV, LMT e industriali ai sensi di questo Regolamento.
- Digital Product Passport — Il quadro più ampio dell’UE di cui il Passaporto della batteria è la prima implementazione.
- RoHS / REACH — Regolamenti complementari che limitano le sostanze pericolose nell’elettronica e nei prodotti chimici.
- WEEE — Direttiva UE che disciplina l’elettronica a fine vita; complementare agli obblighi di fine vita del Regolamento sulle batterie.
- CE Marking — Richiesta per le batterie ai sensi del Regolamento a partire dal 2027.
La conformità al regolamento sulle batterie è sempre più rilevante per qualsiasi fabbricante di hardware che integri celle ricaricabili — dai dispositivi indossabili e IoT ai sistemi di e-mobility e all’accumulo di energia industriale. La consulenza sulla conformità UE di Inovasense copre la valutazione dell’applicabilità del regolamento sulle batterie, i requisiti di documentazione dei fornitori, gli obblighi di iscrizione EPR e la pianificazione dell’implementazione del Passaporto della batteria, parallelamente alla conformità in materia di cibersicurezza dei prodotti.
Riferimenti ufficiali
- Regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento sulle batterie) — Testo completo — EUR-Lex, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea