Il Regolamento Macchine (UE 2023/1230) è la normativa dell’UE che disciplina la sicurezza delle macchine, delle attrezzature intercambiabili, dei componenti di sicurezza, degli accessori di sollevamento, di catene/funi/cinghie, dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e delle quasi-macchine. È entrato in vigore nel giugno 2023 e si applica dal 14 gennaio 2027, sostituendo la Direttiva Macchine (2006/42/CE) che abroga alla stessa data.
Cosa disciplina
Il Regolamento Macchine si applica a:
- Macchine — un insieme di parti o componenti collegati, di cui almeno uno mobile, con relativi attuatori, circuiti di comando e di potenza, uniti tra loro per un’applicazione specifica
- Componenti di sicurezza — componenti che svolgono una funzione di sicurezza e il cui guasto mette in pericolo la sicurezza delle persone
- Attrezzature intercambiabili — dispositivi che modificano la funzione di una macchina e che sono immessi sul mercato per essere assemblati dall’operatore
- Quasi-macchine — un insieme che è quasi una macchina ma che non può di per sé svolgere un’applicazione specifica (richiede l’integrazione)
Sono esclusi in particolare: gli elettrodomestici per uso domestico, alcuni veicoli, le imbarcazioni, alcuni trattori agricoli, le armi, gli impianti nucleari e le apparecchiature disciplinate da altre direttive (ascensori nelle miniere, dispositivi medici, equipaggiamento marittimo).
Principali modifiche rispetto alla Direttiva Macchine (2006/42/CE)
Il Regolamento del 2023 introduce diversi aggiornamenti significativi:
| Tema | Direttiva Macchine (2006/42/CE) | Regolamento Macchine (UE 2023/1230) |
|---|---|---|
| Sistemi digitali | Disposizioni limitate | Requisiti espliciti per l’affidabilità di software e firmware, cibersicurezza dei sistemi di comando delle macchine |
| IA e funzioni autonome | Non affrontate | Nuovi requisiti essenziali per le macchine con comportamento autonomo abilitato dall’IA |
| Quasi-macchine | Solo Dichiarazione di incorporazione | Requisiti più rigorosi di tracciabilità e documentazione |
| Valutazione della conformità | Prodotti dell’allegato IV → ON obbligatorio | Allegato I ampliato con ambito ON obbligatorio aggiornato |
| Periodo transitorio | — | Fino al 13 gennaio 2027 la Direttiva Macchine resta valida; dal 14 gennaio 2027 si applica solo il Regolamento |
Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS)
Il Regolamento specifica i Requisiti essenziali di salute e sicurezza nell’allegato III. I fabbricanti devono individuare quali RESS si applicano alla loro macchina specifica e dimostrare la conformità attraverso la progettazione, le misure di protezione e le informazioni all’utente. Categorie chiave:
- Principi generali — valutazione del rischio e riduzione del rischio (gerarchia: eliminare in fase di progettazione → proteggere → informare)
- Sistemi di comando — affidabilità, comportamento sicuro in caso di guasto (in relazione a EN ISO 13849-1 / IEC 62061 per la sicurezza funzionale)
- Protezione contro i pericoli meccanici — ripari, interblocchi, stabilità
- Caratteristiche richieste dei ripari e dei dispositivi di protezione
- Rischi derivanti da altri pericoli — elettrici, termici, rumore, radiazioni, materiali/sostanze
- Manutenzione — progettata per una manutenzione sicura
- Informazioni e marcatura — marcatura CE, targhetta, requisiti delle istruzioni per l’uso
Valutazione della conformità
Per la maggior parte delle macchine si applica il Modulo A (controllo interno della produzione): il fabbricante autodichiara la conformità, compilando la Documentazione tecnica e la Dichiarazione di conformità.
Per le macchine e i componenti di sicurezza elencati nell’allegato I (le tipologie più pericolose), un Organismo notificato deve effettuare l’esame UE del tipo (Modulo B) prima che la dichiarazione possa essere emessa. Esempi di macchine dell’allegato I includono:
- Macchine per la lavorazione del legno con lama fissa
- Presse ad azionamento manuale o a pedale
- Componenti di sicurezza per macchine (pavimenti sensibili, barriere fotoelettriche, dispositivi di comando a due mani)
- Robot industriali progettati per l’uso con esseri umani
Sicurezza funzionale ed EN ISO 13849-1
Per i sistemi di comando legati alla sicurezza all’interno delle macchine, i requisiti essenziali del Regolamento Macchine si collegano direttamente alle norme di sicurezza funzionale:
- EN ISO 13849-1 — definisce i Performance Level (da PLa a PLe) per le funzioni di sicurezza implementate nei sistemi di comando
- IEC 62061 — definisce i Safety Integrity Level (da SIL 1 a SIL 3) per i sistemi E/E/PE legati alla sicurezza
I sistemi di comando embedded all’interno delle macchine devono essere progettati e validati per raggiungere il Performance Level o il SIL richiesto per ciascuna funzione di sicurezza — una disciplina di progettazione hardware e software distinta dallo sviluppo standard dei prodotti.
Riferimenti ufficiali
- Regolamento (UE) 2023/1230 (Regolamento Macchine) — Testo integrale — EUR-Lex, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea